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Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

3/7/2020

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A cura della Dr.ssa Maddalena Palumbo

Il codice deontologico è un codice di comportamento, generalmente avente efficacia normativa, a cui il professionista deve attenersi per l’esercizio della sua professione. Esso stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono necessariamente essere rispettate nell’esercizio della specifica attività professionale. 

Il codice deontologico degli psicologi è stato approvato dal consiglio nazionale il 28 giugno del 1996 e, dopo approvazione attraverso un referendum, è entrato in vigore il 16 febbraio 1998. Nel testo del 2006, approvato dal consiglio nazionale dell’ordine ai sensi della legge n. 56/89, si afferma che “Il professionista che opera nell’ambito delle tecniche psicologiche è tenuto al rispetto del codice deontologico”. Si fa quindi riferimento anche al Dottore in Tecniche Psicologiche, iscritto all’Albo B, anche se non viene mai citato esplicitamente. Anch’egli è tenuto al rispetto di tale codice. Il codice deontologico quindi fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con il paziente.

Il codice deontologico è costituito da 42 articoli suddivisi in cinque gruppi omogenei, che vanno a costituire i seguenti capi:

  • Capo I principi generali. 21 articoli: dall’1 al 21
  • Capo II Rapporti con l’utenza e con la committenza. 11 articoli: dal 22 al 32;
  • Capo III Rapporti con i colleghi: sei articoli, dal 33 al 38;
  • Capo IV Rapporti con la società: due articoli, il 39 40;
  • Capo V Norme di attuazione: due articoli, 41 e 42.

Eugenio Calvi (2000) individua nel nostro codice deontologico quattro “finalità ispiratrici”:
  • tutela del cliente. Arte. 4,9, 11,17 28;
  • tutela del professionista nei confronti del collega. Arte 35 e 36;
  • tutela del gruppo professionale. Art. 3 e 34;
  • responsabilità nei confronti della società. Art. 3 e 34.​

Inoltre, Calvi, afferma che alla base del codice vi sono anche dei “principi generali” necessari all’attività professionale:

  • meritare la fiducia del cliente. Art. 11,18, 21 e 25;
  • possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente. Art. 5,22 37;
  • usare con giustizia il proprio potere. Art. 22, 4, 18, 28, 38, 39 e 40;
  • difendere l’autonomia professionale. Art. 6
Un elemento importante del codice deontologico è la privacy. Si fa riferimento in più di un articolo al segreto professionale e alla riservatezza, alla non riconoscibilità, all’anonimato.

  • Lo psicologo si astiene da rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale e, anche in caso di consenso informato sottoscritto dall’interessato, deve valutare l’opportunità se derogare dall’obbligo di mantenere il segreto professionale, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

  • Può derogare anche nel caso in cui si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica di terzi.
 
  • La segretezza di appunti, note, scritti ecc… deve essere mantenuta anche in caso di sua morte, per cui deve provvedere a che tale protezione sia affidata ad un collega dell’Ordine Professionale.
 
  • Nel caso di intervento su gruppi, lo psicologo è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che lo governano e ad impegnare i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza. 

Nei “rapporti con l’utenza” lo psicologo:
  1. evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata; 
  2. non effettua interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo- sentimentale o sessuale; 
  3. adotta condotte non lesive; 
  4. non deve trarre indebiti vantaggi dal suo ruolo ad esclusione del compenso pattuito; 
  5. non deve superare le tariffe massime ordinistiche; 
  6. in caso di committenza, informa i soggetti circa la natura e le finalità del suo intervento professionale 

Nei “
rapporti con i colleghi”, il professionista deve: 
  1. osservare rispetto reciproco e lealtà; 
  2. non dare pubblicamente giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza e ai risultati conseguiti o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale; 
  3. ancora più gravi se sono volti a sottrarre clientela ai colleghi. 

Dal punto di vista deontologico, gli articoli più delicati a cui devono porre attenzione gli iscritti all’Albo B, sono quelli che marcano due principi fondamentali: i limiti della competenza e la corretta pubblicità verso il cliente. 

  1. Riguardo alla Competenza, Art. 5: “(Lo psicologo) (…) riconosce i limiti della sua competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenze e ove necessario formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientifici e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”.
 
  1. Art. 21: “Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici”.
 
  1. Art. 25. Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone (...).

Riguardo alla corretta pubblicità, gli iscritti all’Albo: 
  1. non assumono pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela;
  2. non fanno uso di pubblicità ingannevole; 
  3. devono richiedere il nulla osta per la pubblicità al Consiglio dell’Ordine che ne verifica il contenuto;  
  4. la mancata richiesta di nulla osta e la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario costituisce grave violazione del Codice Deontologico.

Art. 24. (…) Lo psicologo fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse (…).

Bibliografia
Emilia Wanderlingh e Daniele Russo. professione Psicologo, manuale di preparazione all’Esame di Stato. Edizione Alpha Test 

1 Ad oggi nonostante la legge autorizzi alla somministrazione di test standardizzati anche l’iscritto all’albo B, vi sono case editrici che impongono restrizioni alla vendita in modo arbitrario. 


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